Il "contratto di soggiorno per lavoro subordinato", introdotto dalla legge (L. 189/2002)"Bossi Fini", deve essere stipulato tra il datore di lavoro ed il dipendente straniero non comunitario, sia in occasione dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, sia per coloro che avevano instaurato il rapporto di lavoro prima dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge (25 febbraio 2005)"Bossi Fini". Il datore di lavoro che sottoscrive il contratto di soggiorno ha i seguenti obblighi: - comunicare qualsiasi variazione concernente il rapporto di lavoro; - garantire che il lavoratore abiti in un alloggio idoneo (secondo i parametri previsti dalla Legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Nel caso di richiesta di assunzione di un cittadino ancora residente all'estero, il datore di lavoro deve fornire un alloggio al lavoratore. Al momento dell'ingresso in Italia del lavoratore, dovrà essere esibita allo Sportello Unico la documentazione comprovante la reale esistenza dell'alloggio. Nel caso di lavoratore già regolarmente soggiornante, il datore di lavoro deve dichiarare nel contratto di soggiorno l'esistenza dell'alloggio al momento della sottoscrizione, indicandone l'esatta ubicazione e la tipologia (affitto, comodato, proprietà, per conto del datore di lavoro e/o lavoratore).